Articolo 388 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 387Articolo 389
Versione
3 giugno 1924
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Versione
1 giugno 1956

Art. 388.


Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli articoli 357 a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi seguenti:

1° In base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agl'impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;

2° ((per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scadenze, sotto la responsabilita' del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, il quale e' tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente))

3° Mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl'impiegati in disponibilita' od in aspettativa che non prestano servizio;

4° Mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse.
Entrata in vigore il 1 giugno 1956
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