Art. 388.
Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli articoli 357 a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi seguenti:
1° In base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agl'impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;
2° ((per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scadenze, sotto la responsabilita' del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, il quale e' tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente))
3° Mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl'impiegati in disponibilita' od in aspettativa che non prestano servizio;
4° Mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse.