Articolo 33 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 32Articolo 34
Versione
3 giugno 1924

Art. 33.


Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si da' debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualita' e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario e' responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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