Articolo 316 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 315Articolo 317
Versione
3 giugno 1924

Art. 316.


Nessun assegno puo' essere consegnato all'intestatario dagli uffici amministrativi centrali e da quelli locali, se non previo ritiro di apposita dichiarazione di ricevuta, la quale deve contenere, oltre a tutte le indicazioni riportate nello assegno, anche quelle relative: all'ammontare lordo dell'assegno; alle ritenute effettuate su tale ammontare; ed alla causale del pagamento.

Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata, alla presenza del capo dell'ufficio che procede alla consegna o di un suo delegato, dallo intestatario dell'assegno o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per suo conto.

Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima puo' risultare da un segno di croce, fatto alla presenza del capo dell'ufficio o del suo delegato e di due testimoni dai medesimi riconosciuti e che sottoscrivono anch'essi.

La dichiarazione di ricevuta, cosi' firmata, estingue il debito dell'amministrazione, salvi gli obblighi dello Stato derivanti dalla emissione dell'assegno.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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