Articolo 193 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 192Articolo 194
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3 giugno 1924

Art. 193.


Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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