Articolo 74 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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3 giugno 1924

Art. 74.


Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto e' dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovra' accendere la quarta e si proseguira' ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra e' prescritto, si estingue ed e' consumata senza che si sia. avuta, alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura, della medesima.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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