Articolo 37 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 36Articolo 38
Versione
3 giugno 1924

Art. 37.


Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.

Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando cio' sia riconosciuto piu' vantaggioso per l'amministrazione.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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