Articolo 108 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 107Articolo 109
Versione
3 giugno 1924

Art. 108.


I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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