Articolo 295 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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3 giugno 1924

Art. 295.


I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finche' la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 della legge, riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924