Articolo 107 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 106Articolo 108
Versione
3 giugno 1924

Art. 107.


I ministri e le autorita' delegate per l'approvazione dei contratti verificano la regolarita' della seguita stipulazione, e la conformita' dei patti stipulati coi capitoli d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite.

Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se gia' sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del consiglio di Stato, e' necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente