Provvedimento: […] Inoltre, l'art. 188 del r.d. n. 827/1924 dispone che “Gli agenti indicati dall'art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono, altresì, […] i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato “presentano il conto giudiziale della propria gestione all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio”, e il successivo art. 626 che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare “a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione;
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