Articolo 629 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 628Articolo 630
Versione
3 giugno 1924

Art. 629.


La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore degli oggetti. Nei casi di condanna pero' puo' determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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