Art. 20.
I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:
a) mobili destinati al servizio civile governativo cioe' arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili;
b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioe' il materiale da guerra per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica;
c) diritti ed azioni che a norma del Codice civile sono considerati conte beni mobili.