Articolo 20 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 19Articolo 21
Versione
3 giugno 1924

Art. 20.


I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:

a) mobili destinati al servizio civile governativo cioe' arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili;

b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioe' il materiale da guerra per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica;

c) diritti ed azioni che a norma del Codice civile sono considerati conte beni mobili.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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