Articolo 59 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 58Articolo 60
Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 59 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Versione 3 giugno 1924
Art. 59.
Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2011, n. 19487
Provvedimento: […] trattandosi di lavori finanziati dallo Stato ex lege n. 17/81 (come rilevabile dal testo della convenzione di appalto),dall'art. 35 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei L.L.P.P.,approvato con D.P.R. 1062/63,le cui condizioni generali sarebbero state obbligatoriamente da richiamare nella convenzione ai sensi dell'art. 59 del R.D. 23.5.24 n. 827 (contenente il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). […]
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fondamento·
esclusione·
categoria prevista dal codice civile del 1865 e non più presente nel codice vigente·
estensione·
capitolato generale di appalto delle ferrovie dello stato·
prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ·
interessi moratori dovuti per ritardo nel pagamento del corrispettivo d'appalto·
capitolati generali di appalto delle opere delle ferrovie dello stato·
sussistenza·
criteri·
portata precettiva·
applicabilità·
disposizioni che prevedono il diritto agli "interessi commerciali"·
interessi·
prescrizione civile
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