Articolo 59 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 58Articolo 60
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3 giugno 1924

Art. 59.


Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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