Articolo 618 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 617Articolo 619
Versione
3 giugno 1924

Art. 618.


Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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