Articolo 623 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 622Articolo 624
Versione
3 giugno 1924

Art. 623.


Le ragionerie centrali, riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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