Articolo 188 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 187Articolo 189
Versione
3 giugno 1924

Art. 188.


Gli agenti indicati nell'articolo 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono altresi' dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorita' competenti.

Tale responsabilita' non varia ne' diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei detti agenti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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