Articolo 179 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 178Articolo 180
Versione
3 giugno 1924

Art. 179.


Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente articolo 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono.

Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente