Art. 653.
1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un periodo di dieci anni.
2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo strumento di archiviazione.
3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonche' gli elenchi e i prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni.
4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e gli altri supporti di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza.
5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si provvede anche mediante flussi informatici di rettifica.
(52) (55) (56) ((57)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996". --------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359 , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436 , nel modificare l' art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
La L. 3 aprile 1997, n. 94 , nel modificare gli artt. 17 e 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 , 5 , 6 , 13 , 16 , 17 , 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998". --------------- AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 , nel modificare l' art. 17 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".