Articolo 11 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 giugno 1924

Art. 11.


I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualita';

b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;

c) i titoli di provenienza;

d) la estensione;

e) il reddito;

f) il valore fondiario approssimativo;

g) le servitu', i pesi e gli oneri di cui siano gravati;

h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;

i) la durata di tale destinazione.

I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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