Articolo 273 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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3 giugno 1924
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Versione
30 settembre 1973

Art. 273.


Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio:

a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtu' di leggi generali e organiche;

b) le ((spese in conto capitale)) autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in piu' anni, per la quota che e' stabilito potersi erogare nell'anno;

c) le altre ((spese in conto capitale)) destinate a scopi determinati, per l'intero stanziamento inscritto in bilancio o per la minor somma effettivamente occorrente.

d) le spese dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze determinate, per le rate che scadono nell'anno e quelle dipendenti da contratti per forniture o prestazioni d'opera, per la parte riferibile all'anno;

e) le spese dipendenti da contratti non continuativi stipulati ed approvati nell'anno, nelle forme di legge, eccetto quelle che facciano carico all'esercizio successivo, giusta il terzo comma dell'art. 49 della legge;

f) le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno;

g) le spese per stipendi, assegni, pensioni, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura di somme e scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in conformita' delle prescrizioni del presente regolamento;

h) gli aggi, indennita' ed altre simili competenze, riferibili a servizi prestati o ad operazioni eseguite nell'anno;

i) le spese obbligatorie e di ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui ne viene accertato e liquidato l'importo, sulla base dei documenti richiesti e con le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti;

l) le somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata, come all'articolo 41, secondo comma della legge;

m) le spese facoltative eventuali e variabili autorizzate, colle formalita' prescritte dalla legge e dal presente regolamento, mediante decreti Reali e ministeriali che indichino il nome dei creditori ed autorizzino il pagamento della somma dovuta;

n) le spese il cui importo, a norma del terzo comma dell' art. 50 della legge, viene accertato al momento in cui se ne dispone il pagamento, senza preventivo atto di autorizzazione;

o) le spese di giustizia anticipate coi fondi della riscossione, pagate nell'anno dai contabili competenti a norma di legge;

p) le vincite al lotto, riferibili alle estrazioni effettuate nell'anno.
Entrata in vigore il 30 settembre 1973
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