Articolo 620 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 619Articolo 621
Versione
3 giugno 1924

Art. 620.


A cura della ragioneria generale, sulle proposte delle singole amministrazioni e di accordo colla Corte dei conti, sono formati i modelli dei conti giudiziali di cui nel precedente articolo 616 e stabiliti i documenti speciali che, secondo la diversita' dei servizi, occorre di unire ai singoli conti giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente