Articolo 7 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 6Articolo 8
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3 giugno 1924

Art. 7.


Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile .

Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.

Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, pei materiali fuori d'uso, e' disposto dall'art. 35 del presente regolamento.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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