Articolo 422 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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3 giugno 1924

Art. 422.


Gli ufficiali pagatori possono accettare, sotto la loro personale responsabilita', quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia dichiarato il ricevimento della somma e sia espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e, occorrendo, la mensualita' o rata cui si riferisce.

Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono sulla quietanza in foglio a parte un segno di croce, come e' detto nello articolo precedente.

Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte gli ufficiali pagatori notano la data del pagamento e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su di essi menzione.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924