Articolo 406 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 405Articolo 407
Versione
3 giugno 1924

Art. 406.


Ove una o piu' rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, puo' trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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