Articolo 57 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 56Articolo 58
Versione
3 giugno 1924
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Versione
28 novembre 1948

Art. 57.


((La validita' delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione))
Entrata in vigore il 28 novembre 1948
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