Articolo 17 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 16Articolo 18
Versione
3 giugno 1924

Art. 17.


Gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono conservati presso il ministero delle finanze, e presso quello degli affari esteri, a cura del quale e di concerto col ministero delle finanze saranno tenute in evidenza le variazioni.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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