Art. 626.
Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:
a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione;
b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione;
c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;
d) le materie e gli oggetti che son rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.
Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualita' e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.
Le materie che per la loro natura o per la tenuita' del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unita', o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione.
Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che in conformita' degli speciali regolamenti, comprovino la regolarita' della operazione stessa.