Articolo 626 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 625Articolo 627
Versione
3 giugno 1924

Art. 626.


Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;

d) le materie e gli oggetti che son rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.

Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualita' e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.

Le materie che per la loro natura o per la tenuita' del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unita', o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione.

Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che in conformita' degli speciali regolamenti, comprovino la regolarita' della operazione stessa.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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