Articolo 103 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 102Articolo 104
Versione
3 giugno 1924

Art. 103.


I contratti sono approvati con decreto.

Il ministro puo' delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non sia necessario l'avviso del consiglio di Stato.

Non puo' pero' essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge e nell'articolo 105 del presente regolamento.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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