Articolo 19 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 giugno 1924

Art. 19.


Gl'inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello Stato, sono formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze di finanza e il ministero delle finanze, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, in conformita' alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867, n. 3848 , e col successivo regolamento del 22 detto mese, n. 3852.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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