Articolo 26 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 25Articolo 27
Versione
3 giugno 1924

Art. 26.


In ciascun ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro deve essere un impiegato del ruolo organico della stessa amministrazione.

In casi eccezionali e col consenso del ministro delle finanze tale incarico presso i ministeri puo' essere affidato a un funzionario del ruolo delle ragionerie centrali.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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