Articolo 4 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 3Articolo 5
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3 giugno 1924
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9 ottobre 2010

Art. 4.


L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso per la parte relativa a ciascuna provincia, e' conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza che ad essa incombe.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 MARZO 2010, N. 66))
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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