Articolo 60 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 59Articolo 61
Versione
3 giugno 1924

Art. 60.


Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si osservano le disposizioni speciali vigenti in materia.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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