Articolo 624 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 623Articolo 625
Versione
3 giugno 1924

Art. 624.


I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato, eccettuati quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 32 di questo regolamento, presentano il conto giudiziale della propria gestione all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio.

La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il conto in confronto agli elementi di riscontro in suo possesso e, ove lo riconosca regolare, appone su di esso il suo certificato di conformita'.

Se l'amministrazione alla quale il contabile di materie ha presentato il suo conto, e' un ufficio provinciale o compartimentale, questo trasmette il conto medesimo col certificato di conformita' all'amministrazione centrale competente.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente