Articolo 45 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 44Articolo 46
Versione
3 giugno 1924

Art. 45.


I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.

I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono piu' particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garenzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione puo' esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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