Articolo 7 del Decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627
Articolo 6Articolo 8
Decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627
Articolo 7 del Decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627
Versione 6 dicembre 1986
Art. 7. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 MARZO 1987, N. 132
Entrata in vigore il 6 dicembre 1986
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Giurisprudenza • 1
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