Articolo 5 - Statuto regolamento A.I.M.A.
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Versione
13 marzo 1985
Art. 5.
Compiti ed attribuzioni del consiglio di amministrazione


Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., composto e regolato in conformita' a quanto stabilito dalla legge 14 agosto 1982, n. 610 , e' l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo.
Esso esercita le seguenti attribuzioni:
1) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla legge 14 agosto 1982, n. 610 , e dal presente statuto-regolamento, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;
2) delibera i programmi annuali e pluriennali, il bilancio preventivo di cui al successivo art. 13, i bilanci consuntivi nonche' la relazione previsionale e consuntiva sull'attivita' dell'Azienda per l'attuazione degli interventi disposti dalle Comunita' europee;
3) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, le variazioni da apportare nell'ambito del bilancio preventivo di cui al successivo art. 13 per l'utilizzo del fondo di riserva previsto dall' art. 10, quinte comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610 , nonche', nell'ambito delle singole categorie, lo storno di fondi tra capitoli di parte corrente per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie della gestione;
4) delibera, previo parere del comitato consultive nazionale, i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni d'intervento in attuazione dei regolamenti C.E.E., le condizioni generali di contratto, nonche' gli schemi di convenzione di cui all' art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610 ;
5) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;
6) delibera, con il rispetto dei criteri di cui all' art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610 , l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali; delibera altresi' sulla resa dei conti degli assuntori medesimi;
7) delibera la relazione annuale concernente l'attivita' dell'Azienda per l'attuazione degli interventi nazionali;
8) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessita' di prestazioni particolarmente specializzate;
9) delibera sugli altri argomenti che il presente statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza;
10) delibera nella composizione integrata dai quattro rappresentanti del personale di cui al comma ottavo dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610 , sull'ordinamento e l'amministrazione del personale;
11) delibera sull'attuazione dei compiti demandati all'Azienda dalla legge e sulla esecuzione degli adempimenti stabiliti nel presente statuto-regolamento;
12) ratifica i provvedimenti che il presidente adotta per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza;
13) stabilisce le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine;
14) dispone su motivata proposta del direttore generale la cancellazione dagli inventari dei beni mobili di valore superiore ad un milione di lire per fuori uso, perdite, cessioni od altri motivi;
15) delibera le modalita' per la custodia e la conservazione di atti e documenti dell'Azienda, nonche' la nomina di apposita commissione per la sorveglianza degli archivi e per lo scarto degli atti;
16) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilita' dei crediti;
17) nomina le commissioni per l'individuazione delle ditte o persone da invitare alla licitazione privata e le commissioni per lo svolgimento delle gare indette per sopperire alle necessita' dell'Azienda. Tali commissioni sono composte da personale dell'A.I.M.A. e sono rinnovate ogni due anni. I membri di dette commissioni possono essere riconfermati una sola volta;
18) designa, su proposta del presidente, il rappresentante dell'A.I.M.A. nel comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l' art. 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , ed in genere i rappresentanti dell'Azienda presso istituti, enti, comitati e collegi;
19) delibera i limiti di somma entro i quali i lavori, le provviste ed i servizi consentiti, possono essere eseguiti in economia;
20) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente o su richiesta di un consigliere;
21) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
22) delibera le convenzioni tipo da stipulare con le regioni per l'erogazione delle provvidenze comunitarie, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 610 , stabilendo, comunque, i tempi tecnici per l'istruttoria delle domande per consentire il pagamento degli aiuti entro i tempi previsti dalla regolamentazione comunitaria;
23) delibera in ordine alla elencazione annuale delle spese da dichiarare alla Comunita' in attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 380/1978 del 30 gennaio 1978;
24) dispone - in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma dell' art. 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610 , a seguito di apposite ispezioni compiute presso gli assuntori - con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione;
25) esercita le attribuzioni che non rientrino, comunque, nella competenza del presidente;
26) delibera l'assegnazione dei dirigenti agli uffici su proposta del direttore generale;
27) richiede il parere del comitato consultivo nazionale nei casi previsti dall'art. 5, penultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n.
610 .
Entrata in vigore il 13 marzo 1985
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