Articolo 19 del Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48
Articolo 18Articolo 20
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12 aprile 2025
Art. 19. Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 336 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'. »; b) all'articolo 337 e' aggiunto, infine, il seguente comma: « Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'. »; c) all'articolo 339 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. ».
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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