« 11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' pubblica e individuale, contro la liberta' personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri ». 2. All' articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il numero 2-bis e' abrogato; b) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
« Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. »; c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e dal terzo comma ». 3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale , dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
« f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' articolo 640, terzo comma, del codice penale ».