Articolo 14 del Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
Articolo 13 ter
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9 maggio 2012
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Versione
15 agosto 2012
Art. 14. Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ((, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)) .
Entrata in vigore il 15 agosto 2012
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