Articolo 6 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1262
Articolo 5
Versione
15 novembre 1948
Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa straordinaria di L. 4.200.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Entrata in vigore il 15 novembre 1948