Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa straordinaria di L. 4.200.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa straordinaria di L. 4.200.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.