Articolo 2 ter del Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
6 aprile 2007
>
Versione
19 dicembre 2010
Art. 2-ter. Norme sul personale addetto agli impianti sportivi 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalita' di collaborazione con le Forze dell'ordine.
Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente emanato.
(( 1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. )) 2. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla societa'.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente