Articolo 11 ter del Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
Articolo 11 bisArticolo 11 quater
Versione
6 aprile 2007
Art. 11-ter. ((Rilascio di biglietti gratuiti per i minori)) (( 1. Le societa' organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all' articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 , introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2007
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