Articolo 8 del Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
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Art. 8. Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. (( 1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:
a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989 ;
b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 ;
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. )) (( 1-bis. Alle societa' sportive e' vietato altresi' stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 . E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4. )) 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti ((di cui ai commi 1 e 1-bis)) e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. Le societa' sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita', nonche' per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre societa' sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui e' stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo hanno determinato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 15 giugno 2019
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