Articolo 7 - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
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1 gennaio 1989
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1 marzo 2002
Art. 7
(Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi)

1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformita' ai trattati e agli accordi internazionali.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482))
3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.
4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.
Entrata in vigore il 1 marzo 2002
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