(Liberta' nelle relazioni con l'estero)
1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario.
2. I residenti possono tra l'altro:
a) obbligarsi, in conformita alle leggi civili, con i non residenti;
b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero;
c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attivita' o passivita sull'estero, eccettuate le valute estere.
3. I non residenti possono tra l'altro:
a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonche' investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti;
b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi;
c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute;
d) riesportare la valuta estera o nazionale impostata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate;
e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909 , nonche' dagli altri trattati e accordi internazionali.
4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.