Articolo 23 bis - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
Articolo 23Articolo 25
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26 novembre 2000
Art. 23-bis
(( (Principio di legalita'). )) ((1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia gia' stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo))
Entrata in vigore il 26 novembre 2000
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