Articolo 31 - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
Articolo 29Articolo 32
Versione
1 gennaio 1989
Art. 31
(Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi)

1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 30 puo' presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi, nonche' chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Nei successivi centottanta giorni, che decorrono dalla scadenza dei termini indicati al comma 1, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa e ne da' comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
3. Quando si e' preceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non e' prorogabile e quello di cui al comma 2 e' ridotto a trenta giorni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
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