Articolo 32 - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
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1 gennaio 1989
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15 agosto 2007
Art. 32
Provvedimento di irrogazione delle sanzioni

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114))
3. Il Ministro ha facolta' di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.
4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall' articolo 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo' essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata accertata, entro i termini previsti dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il giudizio davanti al pretore e' regolato dall' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, sesto, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
Entrata in vigore il 15 agosto 2007
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