Articolo 26 - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
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1 gennaio 1989
Art. 26
(Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie)

1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attivita' ispettiva in materia valutaria.
2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e dalle leggi tributarie.
3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
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