Atti di contestazione delle violazioni valutarie
1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalita' e i termini per il suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall' ((l'articolo 7 del presente decreto))
3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non e' possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi all'ufficio italiano dei cambi.