Articolo 24 - Testo unico delle norme di legge in materia valutaria
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 gennaio 1989
Art. 24
(Prescrizione delle sanzioni)
1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione o e' cessata l'attivita' diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo.
Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
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